Domanda e concessione di grazia: l’istruttoria, a chi spetta e come viene concessa
La grazia è un atto di clemenza concesso dal Capo dello Stato, che può estinguere o modificare la pena inflitta da una sentenza irrevocabile. La procedura di concessione è regolata dalla Costituzione e dal codice di procedura penale. Il presidente della Repubblica, per concedere la grazia, deve controfirmare il decreto con il ministro della Giustizia, il quale ha la responsabilità dell’atto.
La domanda di grazia può essere presentata al Guardasigilli da diverse persone, tra cui il condannato stesso, familiari, conviventi, tutori o avvocati. Se il condannato è detenuto, la richiesta può essere presentata anche al magistrato di sorveglianza. Inoltre, il presidente del Consiglio di disciplina di un istituto penitenziario può proporre la grazia per detenuti che si siano distinti per comportamenti meritevoli.
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto o in affidamento, il magistrato di sorveglianza, esprimono un parere sulla domanda. Questi acquisiscono informazioni sulla posizione giuridica del condannato e sulle valutazioni delle Forze di Polizia e degli istituti penitenziari. Una volta ottenuti i pareri, il ministro della Giustizia trasmette la domanda al presidente della Repubblica, accompagnata dal proprio avviso.
La grazia può essere revocata se il beneficiario commette un nuovo reato non colposo entro cinque anni dal decreto, o dieci anni nel caso di ergastolo. La revoca è disposta dal giudice dell’esecuzione e comporta la ripristino della pena originale. Inoltre, la grazia può essere revocata se emergono elementi che ne inficiano il provvedimento, a seguito di una nuova istruttoria.
